L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, prevede che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine delle lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.
Come è noto, la legge 4 maggio 1983 ha attribuito ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari dei minori di 14 anni, il potere di autorizzare l’Istituzione scolastica a consentire agli alunni l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
L’uscita autonoma dell’alunno va considerata nell’ambito di un processo di crescita personale volto alla sua auto responsabilizzazione, funzionale al raggiungimento dell’autonomia personale.Secondo la norma di legge, l’autorizzazione all’uscita autonoma, può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:
- Età del minore;
- Grado di autonomia del minore: maturità psicofisica dell’alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- Specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.
Appare opportuno chiarire che l’esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l’interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l’uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua auto responsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.
I Genitori, ovvero i tutori legali e i soggetti affidatari dei minori di anni 14, frequentanti le classi: – IV- V della Scuola Primaria;
I Genitori, ovvero i tutori legali e i soggetti affidatari dei minori di anni 14, frequentanti le classi: I-II- III della Scuola Secondaria di Primo Grado
che intendono autorizzare la scuola ed i docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti studenti, dovranno compilare il modulo di dichiarazione allegato alla presente circolare.
Lo stesso, debitamente compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori dovrà essere inviato via mail all’indirizzo csic899004@istruzione.it, o consegnato al Coordinatore della Classe di riferimento; sarà vistato dal Dirigente Scolastico, rispedito alla famiglia e trasmesso al Coordinatore di classe.
Alle autorizzazioni devono essere allegate le copie firmate dei documenti di identità di entrambi i genitori o del tutore legale, trattandosi di autocertificazioni.
L’autorizzazione si intende concessa dal momento della trasmissione del modulo, firmato dal Dirigente Scolastico, alla famiglia.
Resta inteso che il personale scolastico, anche in presenza di valida autorizzazione, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si verifichino situazioni fuori dall’ordinario e imprevedibili, tali da poter mettere a rischio l’incolumità dell’alunno (scioperi uscite anticipate impreviste ecc …).
Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca.
Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.
Ovviamente, in caso di assenza di autorizzazione da parte dei genitori o tutori, permangono gli obblighi di vigilanza a carico dell’istituzione scolastica, per cui, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.
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